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R.D. 12/05/1927 n. 824Art. 82. Il ministro per l'economia nazionale potrà, sentito il consiglio tecnico dell'associazione, modificare con suo decreto i limiti di esonero indicati nell'art. precedente, e stabilire nuove o diverse condizioni per la concessione di esonero in relazione ai progressi della tecnica e alle esigenze dell'industria. Art. 83. L'utente che intenda ottenere la dichiarazione di esonero di apparecchi o impianti contemplati nell'art. 81 dovrà farne domanda alla sezione regionale dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, nella cui circoscrizione trovasi l'apparecchio o impianto. Se si tratta di più apparecchi o impianti situati in un medesimo stabilimento può essere presentata domanda cumulativa. Art. 84. Per ogni apparecchio o impianto per il quale sia stata chiesta la dichiarazione di esonero l'associazione disporrà gli accertamenti, da eseguirsi da un suo agente tecnico, sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio della dichiarazione di esonero. Il verbale di visita dell'apparecchio o impianto dovrà contenere in particolare l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per farne conoscere la potenzialità, il funzionamento, il consumo annuo medio e la natura dei combustibili impiegati. Esaurita l'istruttoria, l'associazione si pronuncerà sulla domanda con provvedimento motivato. Art. 85. Quando mutino comunque le condizioni in base alle quali venne concessa la dichiarazione di esonero dell'apparecchio o impianto, l'associazione ordinerà all'agente tecnico nuove verifiche in base alle quali emetterà il proprio provvedimento di conferma o di revoca della dichiarazione di esonero. CAPO II Disposizioni riguardanti la denuncia degli apparecchi impianti sottoposti al controllo Art. 86. Il possessore di apparecchi o impianti termici, attivi o inattivi, esistenti alla entrata in vigore del presente regolamento, deve farne denuncia alla associazione entro tre mesi dalla data suddetta. Art. 87. Deve essere data denuncia all'associazione nazionale per il controllo sulla combustione di ogni apparecchio o impianto anche se esonerato a) che sia posto in esercizio b) che sia oggetto di trasferimento di proprietà o di possesso c) che abbia subito modificazioni nella sua struttura o nel suo funzionamento d) che abbia subito variazioni di luogo o di esercizio. La denuncia è obbligatoria anche se l'apparecchio o impianto è o sia posto in stato di inattività. È applicabile altresì la norma del secondo comma del- l'art. 46. Art. 88. La denuncia deve contenere la descrizione dell'apparecchio o impianto e indicare i dati occorrenti secondo moduli che potranno essere adottati dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Art. 89. La denuncia è fatta dal proprietario o dal possessore dell'apparecchio o impianto. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 87 è soggetto alla denuncia tanto chi deve quanto chi subentra nella proprietà o nel possesso dell'apparecchio dell'impianto. Art. 90. Le denuncie devono farsi entro il termine di giorni dieci dalla installazione, trasferimento o variazione indicati nell'art. 87. La denuncia per inattività dell'apparecchio o impianto deve farsi entro dieci giorni dallo stato di inattività, sempre che tale stato si presuma abbia ad avere durata superiore ad un anno, e in ogni modo entro il mese di ottobre del- l'anno precedente a quello in cui si preveda che l'apparecchio o impianto rimarrà inattivo. Art. 91. La denuncia fatta agli effetti del controllo per l'economia dei combustibili è indipendente da quella prescritta ai sensi ed effetti della prevenzione contro gli infortuni. CAPO III Operazioni di controllo Art. 92. Entro dodici mesi dalla denuncia dell'apparecchio o impianto fatta dall'utente, sarà eseguita a cura dell'associazione, per mezzo dei suoi agenti tecnici, una visita di constatazione e di verifica sommaria e generale dell'apparecchio o impianto. Su apposito libretto matricolare saranno annotati i dati essenziali e più importanti agli effetti del controllo che deve istituirsi sull'apparecchio o sull'impianto. Sul libretto matricolare, di cui ogni consortista dovrà essere provveduto, saranno altresì segnati i risultati delle indagini, di cui ai successivi articoli, se- condo le istruzioni che saranno emanate in materia dal consiglio tecnico dell'associazione nazionale. Art. 93. Il controllo della combustione sarà compiuto mediante: a) indagini fisiche e chimiche; b) prove di rendimento e di consumo. Art. 94. Le indagini fisiche e chimiche consistono: a) in analisi dei prodotti della combustione, di regola limitata alla sola ricerca della percentuale di anidrite carbonica: però l'agente tecnico potrà, a suo giudizio esclusivo, procedere anche ad analisi supplementari; b) nella determinazione della temperatura dei prodotti stessi alla fine del circuito di utilizzazione e, quando l'agente tecnico lo ritenga opportuno, anche in altri punti del circuito medesimo; c) nella constatazione delle condizioni di tiraggio e, sopratutto, nella deter minazione di tiraggio differenziale fra punti diversi del ciclo. Quando si tratti di motrici termiche, se a stantuffo si faranno rilievi di diagrammi, e calcolazioni relative, se a turbina rilievi di temperatura, di pressioni e di dati interessanti il consumo del combustibile. Le indagini di cui al presente art. potranno compiersi senza preavviso. Art. 95. Le prove di rendimento e di consumo consistono nel rilievo di tutti gli elementi costitutivi del bilancio termico e saranno eseguite in base alle istruzioni che saranno emanate dall'associazione nazionale. Art. 96. Le operazioni di controllo si effettueranno secondo l'ordine stabilito nell'art. 93. La prima operazione avrà luogo entro un anno dalla visita di constatazione e di verifica generale e sommaria indicata nell'art. 92. Entro due anni da tale operazione sarà effettuata la prova di rendimento. Indagini e prove si susseguiranno alternandosi ogni biennio. Tuttavia qualora le necessità del controllo lo esigano dette operazioni potranno essere fatte ad intervalli più brevi. Art. 97. Gli utenti dovranno predisporre entro il termine fissato, nei punti e nei modi indicati dagli agenti tecnici della associazione, i fori necessari per le prese dei gas, e all'atto della prova dovranno prestare gli eventuali aiuti richiesti dagli agenti tecnici medesimi. Gli utenti cureranno anche l'esecuzione di quelle altre prescrizioni di carattere generale che saranno ritenute utili. Art. 98. Qualora le operazioni preparatorie prescritte dall'agente tecnico non siano state eseguite nel termine stabilito, le operazioni stesse saranno fatte dall'associazione nazionale per il controllo sulla combustione per conto dell'utente, senza pregiudizio delle penalità stabilite all'art. 113. Tutte le spese inerenti alla preparazione ed alla esecuzione delle prove di cui all'art. 97, comprese quelle previste nel presente art., sono a carico degli utenti. Art. 99. Gli agenti tecnici daranno per iscritto le prescrizioni per evitare perdite non giustificate di calore, in qualsiasi parte dell'impianto, l'utilizzazione non razionale o una cattiva scelta del combustibile, indicando un termine per la esecuzione delle prescrizioni medesime. Art. 100. L'associazione nazionale ha la facoltà, agli effetti della continuità e dell'efficacia del controllo, di prescrivere, sentito il consiglio tecnico, speciali apparecchi di misura o di segnalazione per i diversi impianti. CAPO IV Disposizioni riguardanti la cessione, la sostituzione e la costruzione di apparecchi e impianti di combustione Art. 101. Per ottenere la cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore o di motori termici già usati, al fine di impiantarli ed esercitarli nuovamente, il cedente ed il concessionario devono farne domanda, con unico atto, all'associazione, la quale provvede a provocare il giudizio del consiglio tecnico in conformità di quanto prescrive l'art. 16 del R. D.L. 09/07/1926 n. 1331. Art. 102. Quando dalle prove eseguite risulti che il rendimento degli impianti e degli apparecchi, i quali per qualsiasi scopo, utilizzino o trasformino combustibili, eccede i limiti di tolleranza indicati negli articoli 16 e 17 lettera a) del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331, l'associazione, su proposta motivata del consiglio tecnico, emanerà le opportune disposizioni agli effetti dei citati articoli del decreto- legge fissando anche il termine entro il quale tali disposizioni dovranno essere applicate. Art. 103. Chiunque intenda procedere a nuovi impianti termici dovrà presentare domanda al consiglio tecnico dell'associazione corredandola di un progetto con relazione esplicativa e di disegni e dichiarazioni di garanzie di rendimento e di ogni altro elemento che venisse all'uopo richiesto. TITOLO III Disposizioni generali Vigilanza Art. 104. La vigilanza per l'applicazione del presente regolamento spetta al ministero dell'economia nazionale, e viene esercitata, per quanto concerne la prevenzione contro gli infortuni, dalla direzione generale del lavoro, e, per quanto concerne il controllo sulla combustione, dalla direzione generale dell'industria e delle miniere. Le funzioni degli organi dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione sono stabilite dallo statuto relativo. La nomina del segretario generale dell'associazione deve essere approvata dal ministro per l'economia nazionale. Art. 105. Le funzioni di polizia giudiziaria, per quanto riguarda la applicazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni, sono esercitate dagli ispettori del lavoro e dagli agenti tecnici dell'associazione; per quanto riguarda l'applicazione delle norme sul controllo della combustione, dagli agenti tecnici dell'associazione suddetta e dai funzionari che saranno all'uopo incaricati dallo stesso ministro per l'economia nazionale. Art. 106. Gli agenti tecnici non ausiliari della associazione, per l'esercizio dei compiti loro affidati dal presente regolamento, hanno facoltà di visitare in ogni parte i locali nei quali possano trovarsi apparecchi soggetti alle prescrizioni del presente regolamento. Gli agenti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, debbono contenere le indagini ai processi di lavorazione entro i limiti necessari per l'adempimento del loro compito. Gli agenti tecnici ausiliari possono esplicare soltanto le mansioni che non richiedano indagini sui processi di lavorazione. Tutti gli agenti tecnici dell'associazione debbono conservare il segreto sopra i processi e sopra ogni altra particolarità di lavorazione, di cui vengano a conoscenza nell'adempimento del loro ufficio, e ciò sotto le sanzioni dell'art. 298 del codice penale. Tasse contribuzioni Art. 107. Ogni consortista è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e di quota annua a sensi dell'art. 4 del R.D.L. 09/07/1926 n. 1331. La tassa di iscrizione è dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato. La tassa di iscrizione è unica, qualunque sia il genere di sorveglianza al qua- le l'apparecchio o impianto è soggetto. La quota annua è determinata per ogni apparecchio o impianto secondo la categoria alla quale il medesimo appartiene e secondo il genere il sorveglianza sullo stesso esercitata. La misura della tassa di iscrizione e della quota annua, la forma di pubblicità dei ruoli, le modalità e i termini di pagamento come pure le norme per la definizione dei ricorsi in materia, saranno stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il ministro per le finanze. Art. 108. Il pagamento della tassa di iscrizione deve farsi da ciascun consortista all'atto della sua iscrizione. Il pagamento della quota annua dovrà effettuarsi per intero entro il primo trimestre dell'anno, secondo apposito ruolo da farsi a cura dell'associazione. L'utente che abbia ottenuto la dichiarazione di esonero a termine degli articoli 5, lett. A), e 81 per un apparecchio o impianto sarà liberato soltanto dal pagamento della quota annua, a partire dall'anno successivo a quello della avvenuta dichiarazione di esonero. L'utente di un apparecchio o impianto esonerato a termini degli articoli sopracitati, che per successivo provvedimento sia sottoposto alle prescrizioni del presente regolamento, è tenuto a pagare per intero la quota annua, qualunque sia il momento in cui la dichiarazione di esonero cessa di avere effetto. |
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